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Dipartimento per l'Istruzi=
one
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento
Ufficio IV
|
Circolare ministeriale n. 54 |
Roma, 6 lugli=
o 2004 |
Oggetto: Anno scolastico 2004/2005 - adeguamento dell'organico di
diritto alle situazioni di fatto.
Con la presente circolare si
forniscono istruzioni ed indicazioni finalizzate all'adeguamento, per l'anno
scolastico 2004/2005, degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
Si segnala l'esigenza di provved=
ere
con ogni possibile sollecitudine all'attivazione degli adempimenti previsti
dalla circolare in questione, in considerazione del fatto che gli stessi so=
no
propedeutici allo svolgimento delle operazioni di avvio dell'anno scolastic=
o (sistemazioni,
utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, assunzioni a tempo indeterminato e=
a
tempo determinato).
Anche ai fini dell'adeguamento d=
elle
consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto, va ribadita
l'esigenza di attualizzare e rendere coerenti gli interventi da porre in es=
sere
col nuovo impianto ordinamentale delineato dal decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n.59, che ha definito le norme generali r=
elative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione. Del pari sono fat=
te
salve le eventuali modifiche e variazioni conseguenti agli esiti della
contrattazione ex art. 43 del CCNL del 24 luglio 2003.
Perché le SS.LL. possano
disporre di un quadro sistematico ed organico delle disposizioni emanate in
funzione dell'avvio dell'anno scolastico 2004/2005 - disposizioni rispetto =
alle
quali gli adempimenti qui indicati si pongono in una linea di continuit&agr=
ave;
- e per ogni utile riferimento, si richiamano i seguenti atti :
1. Formazione delle classi
Come si è avuto modo di far
presente in altre occasioni, la puntuale e corretta determinazione e formaz=
ione
delle classi e dei posti assume un'importanza fondamentale nella gestione
dell'ampio e articolato quadro delle attività finalizzate all'avvio =
del
nuovo anno scolastico.
Da quanto sopra consegue l'esigen=
za
di costituire le classi e i posti con l'apporto e la collaborazione di tutt=
i i
soggetti, gli organi e i livelli istituzionali a vario titolo competenti e
coinvolti, e nel rispetto di criteri che rispondano a requisiti di
stabilità dei corsi di studio sia nell'immediato che in prospettiva.=
Giova premettere che la normativa
vigente stabilisce che si deve procedere all'esatta definizione del numero
delle classi e dei posti e della relativa articolazione nella fase di
predisposizione degli organici di diritto.
Da ciò discende che eventu=
ali interventi
di modifica degli organici di diritto configurano operazioni intese a di
realizzare, nel rispetto della normativa vigente, un effettivo adeguamento =
alle
esigenze reali della scuola, assicurandone la funzionalità. In tale
ottica, in sede di elaborazione degli organici di diritto questo Ministero =
si
è adoperato perché le relative consistenze fossero conformate
alle effettive necessità ed avessero carattere di definitività=
;; a
tal fine sono stati contenuti al massimo gli interventi di dimensionamento
previsti dalla relazione tecnica allegata alla legge n. 448/2001.
Fermo restando quanto sopra,
nell'ipotesi in cui in sede di determinazione dell'organico di diritto siano
state costituite classi con un numero di alunni superiore a quello fissato =
dal D.M. n. 331=
/98
(come modificato dal D.I. n. 131 del 18 dicembre 2002 e dal D.I. sulla
formazione degli organici dei docenti per l'anno scolastico 2004/2005), le =
SS.LL.,
su segnalazione ampiamente motivata da parte dei dirigenti scolastici,
nonché effettuati gli opportuni riscontri, potranno autorizzare i
predetti dirigenti a rideterminare le classi in base ai requisiti previsti
dalle citate disposizioni. Analogamente, le SS.LL. medesime, sempre a segui=
to
di puntuali riscontri, autorizzeranno i citati dirigenti scolastici a
conformare le classi secondo quanto previsto dal D.I. n. 141/99 (concernent=
e le
classi con alunni diversamente abili).
In ossequio a tale logica, anche =
la
possibilità concessa ai dirigenti scolastici di attivare nuove class=
i ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, non configura un'operazione di
ordinaria gestione, ma un adempimento necessario per normalizzare eventuali
situazioni eccedenti le quantità previste per la costituzione delle
classi e/o per far fronte ad incrementi di alunni non previsti all'atto del=
la
determinazione dell'organico di diritto e non iscritti presso altra istituz=
ione
scolastica statale. Si richiama la particolare attenzione sull'esigenza che
tale operazione sia formalizzata con provvedimento motivato, da comunicare =
alle
SS.LL. col mezzo più celere per l'esame e le verifiche di competenza=
.
L'autorizzazione da parte delle
SS.LL. al funzionamento di nuove classi, nel rispetto dei criteri e dei
parametri di cui al DM 331/98, e l' attivazione da parte dei dirigenti
scolastici di nuove classi, ai sensi della legge 333/2=
001,
non possono comunque prescindere da una attenta analisi, per ciascuna
istituzione scolastica, della serie storica degli scostamenti tra il numero
degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti:
ciò al fine di non incorrere in quantificazioni erronee o imprecise =
e di
evitare che, con l'inizio delle lezioni, la consistenza effettiva degli alu=
nni
non corrisponda alla previsione e determini aggravi per l'erario; aggravi d=
ei
quali questa Amministrazione e i soggetti a vario titolo competenti sono ch=
iamati
a rendere conto, a norma delle vigenti disposizioni.
A tale ultimo riguardo, si richia=
ma
il disposto dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che prevede
l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di
adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti
delle classi allorché il numero degli alunni accertato successivamen=
te
alla definizione degli organici di diritto risulti inferiore alle prevision=
i e
non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Nonostante i ripetu=
ti
inviti di questo Ufficio ad una vigilanza attenta e puntuale, si è a=
vuto
modo di rilevare che nell'anno scolastico 2003/04 tale fenomeno si è
verificato in maniera diffusa, con evidente pregiudizio oltre che per l'era=
rio
anche per la stabilità delle posizioni di servizio del personale
docente.
In conformità di quanto
previsto dall'art. 6, comma 1 del decreto interministeriale concernente gli
organici del personale docente per l'anno scolastico 2004/2005, le prime cl=
assi
di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e
specializzazione, anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, qualora
ricorrano situazioni debitamente motivate, possono essere mantenute, in via
eccezionale, anche se il numero accertato degli alunni risulti di qualche
unità inferiore a 20.
Anche l'eventuale istituzione di
nuove classi dei corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di II
grado, si intende subordinata alla formale autorizzazione da parte delle
SS.LL., da rilasciare previo attento esame delle serie storiche delle prese=
nze
e dei tassi di abbandono degli alunni e semprechè ricorrano le
condizioni e risultino applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98.
Si ribadisce quanto già ra=
ppresentato
con la C.M. n.37/2004, in ordine alla necessità che i nulla osta
all'eventuale trasferimento degli alunni vengano concessi solo in presenza =
di
situazioni particolari, adeguatamente motivate. Appare evidente che anche ai
sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione del nulla osta non
potrà comportare modifiche del numero delle classi già format=
e.
Le SS.LL. vorranno rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastic=
he
di rispettiva competenza.
Perché gli interventi di a=
deguamento
dell'organico di diritto alle situazioni di fatto rispondano ad effettive,
inderogabili necessità e non determinino ingiustificati aggravi
all'erario, le SS.LL. disporranno l'attivazione di ogni utile iniziativa
(riunioni di servizio, verifiche mirate, dirette interlocuzioni con i
responsabili delle istituzioni scolastiche interessate, ecc…) finaliz=
zata
ad un puntuale e meticoloso esame dei singoli casi e verificheranno che
l'aggiornamento dei dati da trasmettere al Sistema Informativo avvenga in m=
aniera
puntuale e costante.
In ottemperanza a quanto disposto
dall'art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, i dirigenti scolastici, una
volta effettuato il riscontro da parte delle SS.LL., comunicheranno, ent=
ro
il 10 luglio p.v., ai competenti CSA le variazioni del numero delle cla=
ssi,
nonché il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia st=
ato
possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa
istituzione scolastica. L'eventuale formazione di nuove classi, successivam=
ente
alla predetta data del 10 luglio, configura ipotesi del tutto eccezionale.<=
br>
Per effetto del citato articolo 2
della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e istituzioni di
nuove classi dopo il 31 agosto.
E' appena il caso di far presente=
che
il numero delle classi autorizzate ai sensi del D.M. 331/98, le variazioni =
in
aumento del numero delle classi in applicazione della legge 333/01 e gli
accorpamenti disposti in conformità di quanto previsto dalla legge
268/2002 devono essere tempestivamente e comunque entro il 31 agosto p.v=
.,
comunicati oltre che al Sistema Informativo, anche a questo Ufficio,
utilizzando l'allegato mod=
ello A,
da restituire, debitamente compilato, via e-mail dpst.staff.uff2@istruzione.it=
o
al fax 06 58492848.
Le SS.LL. vorranno, altresì=
;,
invitare le istituzioni scolastiche ad effettuare, con l'inizio delle lezio=
ni, una
puntuale e attenta verifica degli scostamenti in aumento o in diminuzione d=
el
numero degli alunni effettivamente frequentanti rispetto alle previsioni
dell'organico di diritto e/o agli eventuali adeguamenti, e a comunicare i
relativi esiti al Sistema Informativo.
Si ritiene di dover richiamare an=
cora
una volta l'attenzione sull'importanza di tale adempimento, ai fini
dell'effettuazione delle necessarie verifiche, richieste, tra l'altro, dal
Ministero dell'Economia.
Si raccomanda di vigilare
direttamente e assiduamente a che non si ripetano casi, purtroppo ricorrenti
nell'a.s. 2003/2004, di mancata revisione o di erroneo aggiornamento delle
consistenze effettive degli alunni da parte di numerose istituzioni
scolastiche.
Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del=
la
citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi =
non
comportano modifiche negli assetti e nella composizione delle cattedre
costituite in organico di diritto. Fermo restando quanto sopra, il titolare=
di
cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario
nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la
necessaria disponibilità di ore o comunque una disponibilità =
che
consenta di ridurre il numero delle scuole in cui il titolare stesso presta
servizio. Ovviamente la modifica della composizione della cattedra non comp=
orta
riaggregazione, nell'organico di diritto, dello spezzone rimasto inutilizza=
to
nella scuola lasciata dal docente.
Le ore di insegnamento che
scaturiscono da eventuale costituzione di nuove classi concorrono, unitamen=
te
agli spezzoni residuati in sede di determinazione dell'organico di diritto,
alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle
disponibilità, così come previsto dall'art. 3 del citato
contratto collettivo nazionale integrativo.
Nei casi di variazioni in diminuz=
ione
del numero delle classi, il personale docente eventualmente soprannumerario=
, a
norma dell'art. 5, comma 8 del contratto sulle utilizzazioni stipulato per
l'anno scolastico 2004/2005, viene impiegato all'interno della scuola o, so=
lo a
domanda, in altra sede. La ratio della norma si lega, tra l'altro, ad una
esigenza di semplificazione e di accelerazione delle operazioni di inizio
dell'anno scolastico.
2. Scuola dell'infanzia - risorse disponibili ed eventuale applicazione
dell'istituto degli anticipi
Si premette che la scuola
dell'infanzia non ha carattere obbligatorio e che, pertanto, alla stessa no=
n si
applica il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n.333/01.
Ne consegue che eventuali domande=
di
iscrizione in esubero non comportano l'automatico accoglimento delle stesse=
e,
pertanto, non determinano necessariamente variazioni in aumento del numero
sezioni e dei posti. In relazione a quanto sopra, eventuali richieste di
attivazione di nuove sezioni e di ulteriori posti, debitamente motivate,
debbono essere sottoposte dalle SS.LL. all'esame di questo Ministero, che, =
dal
canto suo, valuterà gli interventi possibili, compatibilmente con le
risorse disponibili.
Come già fatto presente co=
n la
circolare n. 37/2004, concernente l'elaborazione degli organici di diritto,=
si
ribadisce l'intendimento di questo Ministero di ridurre gradualmente il
fenomeno delle liste di attesa, nell'ambito di una programmata generalizzaz=
ione
del servizio. Ovviamente l'applicazione di tale criterio risulta strettamen=
te
connessa alla eventuale applicazione dell'istituto degli anticipi, previsto=
dal
decreto legislativo n.59/2004 (artt. 2 e 12).
Al riguardo è opportuno
precisare che è in corso di attivazione la fase negoziale in funzione
della sperimentazione di nuove figure professionali e modalità
organizzative riferite all'attuazione, per l'a.s. 2004/2005, degli anticipi
nella scuola dell'infanzia. Sarà cura di questo Ufficio, pertanto,
qualora la succitata fase negoziale dovesse concludersi positivamente e in
tempo utile rispetto all'inizio dell'anno scolastico, adottare le conseguen=
ti
determinazioni e procedere all' assegnazione delle risorse disponibili, per=
dare
corso, sia pure con la necessaria gradualità e alle condizioni previ=
ste
dalla C.M.
n.29/2004 paragrafo - 1.1 anticipi iscrizioni - all'istituto delle
frequenze anticipate.
3. Scuola primaria - studio generalizzato della lingua straniera
Com'è noto, con il D.I.
concernente la determinazione delle dotazioni organiche per l'a.s. 2004/200=
5,
è stato assegnato in organico di diritto il contingente di posti
necessario per assicurare lo studio generalizzato della lingua straniera ne=
lle
prime e seconde classi della scuola primaria.
Da quanto sopra consegue che, nel
prossimo anno scolastico, in tutte le prime classi dovrà essere
impartito l'insegnamento della lingua inglese, mentre, nelle classi success=
ive
alle prime, nelle quali nell'a.s. 2003/2004 è stato impartito
l'insegnamento di una lingua straniera diversa dall'inglese, sarà
possibile proseguire con lo studio della stessa lingua.
Per far fronte alle esigenze conn=
esse
all'insegnamento della lingua straniera, saranno impiegati prioritariamente=
gli
insegnanti di classe in possesso dei requisiti richiesti (insegnanti
specializzati), anche in relazione a quanto disposto dall'art. 22, comma 5,
della legge n. 448/2001. Le Istituzioni scolastiche valuteranno la
possibilità, nella loro autonomia, di adottare ogni utile iniziativa=
e
soluzione di carattere organizzativo intesa ad ottimizzare l'impiego delle
risorse, in modo da impegnare in tale insegnamento gli altri docenti facenti
parte dell'organico di istituto, in possesso dei requisiti richiesti. Solo =
in
via residuale potranno essere istituiti posti da destinare a docenti
specialisti, in ragione, di regola, di un posto per ogni 6 o 7 classi, ferma
restando l'esigenza di assegnare a ciascun docente almeno 18 ore di
insegnamento. Le ore eventualmente non utilizzate per la costituzione di po=
sti
interi, concorreranno a formare l'insieme delle disponibilità da
destinare alle operazioni di utilizzazione, di sistemazione e di nomine, pr=
opedeutiche
all'avvio dell'anno scolastico.
Con riferimento al "tempo
pieno" si ribadisce che, in base a quanto previsto dall'art. 15 del ci=
tato
decreto legislativo n.59/2004, rimane confermato, per l'anno scolastico
2004/2005, il numero dei posti complessivamente funzionanti a livello nazio=
nale
e regionale nell'anno scolastico 2003/2004, senza alcuna possibilità=
di
deroga.
4. Scuola secondaria di I grado
In conformità di quanto
previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 14 del decreto legislativo
n.59/04, la riforma della scuola secondaria di I grado andrà a regim=
e,
nell' intero corso di studi, dall'a.s. 2006/07, mentre per l'a.s. 2004/2005
troverà applicazione limitatamente alle classi prime. Come più
volte si è avuto modo di precisare, per la scuola secondaria di I gr=
ado,
le dotazioni organiche sono state determinate sulla base della normativa di=
cui
al DPR 14.5.82, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.
Circa le attività di
"tempo prolungato", si precisa che, ai sensi dell'art. 15 del dec=
reto
legislativo n. 59/04, il numero dei posti non potrà superare, per l'=
a.s.
2004/2005, a livello nazionale e a livello regionale, il totale dei posti
funzionanti nell'a.s. 2003/2004, senza possibilità di deroga.
In coerenza con quanto sopra, le
istituzioni scolastiche dovranno provvedere ad assicurare gli insegnamenti,=
le
attività facoltative opzionali e il servizio di assistenza educativa
alla mensa entro i limiti delle risorse e delle dotazioni a ciascuna attrib=
uite.
Nell'ambito del quadro normativo e
dell'assetto ordinamentale e strutturale sopraccennato, ai sensi dell'art. =
14,
comma 2 del più volte citato decreto legislativo n. 59/04, le
istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in via transitoria e fino=
all'emanazione
dell'apposito regolamento governativo, devono adottare l'impianto pedagogic=
o,
didattico ed organizzativo di cui alla Indicazioni nazionali per i Piani di
studio personalizzati (allegato C del decreto), facendo riferimento al Prof=
ilo
individuato nell'allegato D.
Si ritiene di dover precisare che
dall'adeguamento delle configurazioni orarie delle cattedre ai nuovi piani =
di
studio, di cui all'art. 14, comma 4, del D.L.vo n.59/04, non potranno deriv=
are
situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari. Nei confronti =
di
quei docenti il cui orario obbligatorio dovesse subire contrazione per effe=
tto
dei nuovi assetti orari previsti dalle Indicazioni nazionali, le istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del citato D.L.vo n.59/04,
assicureranno il completamento dell' orario, nel limite delle 18 ore, con o=
re
di insegnamento obbligatorio comunque presenti nella scuola, e utilizzando =
le
ore eventualmente disponibili della quota opzionale facoltativa. Qualora ta=
le
completamento non si rendesse possibile o non dovesse risultare sufficiente=
ai
fini predetti, i docenti titolari saranno impiegati nella scuola stessa per
iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, fatto salvo l'obbligo d=
ella
copertura delle supplenze brevi e saltuarie ( art.6 del CCNI sulle
utilizzazioni).
Si fa presente che le cattedre e i
posti costituiti con le ore di insegnamento comunque presenti nella scuola,
nonché con le ore delle attività facoltative opzionali sono
utilizzabili per tutte le fasi e le operazioni relative all'avvio dell'anno
scolastico.
Relativamente a taluni insegnamen=
ti
si precisa quanto segue:
a.
Lingue comunitarie
Com'è noto, nell'a.s.
2004/2005, la dotazione organica di diritto della lingua straniera è
stata determinata tenendo conto della sola lingua insegnata in ciascun cors=
o,
secondo le consistenze orarie stabilite dal citato DPR n.782/82. Tali
consistenze comprendono le articolazioni orarie del "tempo normale&quo=
t; e
quelle relative al "tempo prolungato"; a tali articolazioni si
aggiungono, ove praticate, quelle relative alla sperimentazione della secon=
da
lingua straniera, corrispondenti a tre ore per classe.
Da quanto sopra deriva che la
dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra =
lingua
comunitaria) va determinata in sede di adeguamento degli organici di diritto
alle situazioni di fatto e costituisce un contingente a parte, da tenere
distinto dalle dotazioni organiche fissate con il D.I. relativo agli organi=
ci
di diritto.
Per la quantificazione del numero
delle ore da assegnare all'insegnamento di ciascuna delle due lingue
comunitarie (inglese e altra lingua) e per l'impiego del personale docente
incaricato a tempo indeterminato, si rinvia a quanto previsto sullo specifi=
co
argomento dal CCNI e dalla circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004; in
particolare si fa riferimento all'art. 6 del CCNI ed al paragrafo 16 della
citata circolare prot. n 1383.
Perché questo Ministero po=
ssa
avere esatta contezza delle seconde lingue prescelte e dei relativi orari di
insegnamento, comprensivi dell' eventuale ora facoltativa, le SS.LL. vorran=
no
invitare le istituzioni scolastiche a fornire al Sistema informativo i rela=
tivi
dati ed elementi conoscitivi, in conformità di quanto anticipato nel=
la
circolare relativa all'insegnamento delle lingue straniere.
A completamento della predetta
rilevazione, la SS.LL. vorranno poi curare l'elaborazione e la trasmissione=
dei
dati di cui all'unito mod=
ello B,
da restituire, debitamente compilato, entro il 10 settembre p.v.,
mediante posta elettronica all'indirizzo dpst.staff.uff2@istruzione.it=
ovvero al numero di fax 06 58492848.
b.
Educazione tecnica
In attesa della revisione delle
classi di concorso (in conformità di quanto stabilito dall'art. 14,
comma 6 del decreto legislativo n.59/2004) e nella prospettiva della
costituzione di un'area tecnologica, i docenti saranno assegnati
all'insegnamento di tecnologia nel quadro dell'area disciplinare
"matematica, scienze e tecnologia". Com'è noto, in base al=
le
Indicazioni nazionali, l'orario di insegnamento di tecnologia non risulta
corrispondente al monte ore relativo all'insegnamento di educazione tecnica
previsto in ciascuna classe dal DPR n. 782/82 e successive modifiche. Perta=
nto,
i docenti di educazione tecnica interessati da eventuali riduzioni
completeranno l'orario di cattedra sia con ore di insegnamento della stessa
materia comunque disponibili nell'ambito della scuola, sia, ai sensi dell'a=
rt.
14 comma 5, del D.L.vo 59/2004, con ore di attività facoltative
opzionali (comprensive anche delle attività laboratoriali ed
informatiche). Qualora i citati completamenti non risultassero sufficienti =
ai
fini predetti, i docenti saranno impiegati nella stessa scuola per iniziati=
ve
di arricchimento dell'offerta formativa, salvo l'obbligo della copertura de=
lle
supplenze brevi e saltuarie.
Si fa presente che i posti costit=
uiti
con le ore di insegnamento di educazione tecnica comunque disponibili
nell'ambito della scuola, nonché con le ore delle attività
facoltative opzionali sono utilizzabili per tutte le operazioni relative
all'avvio dell'anno scolastico.
c.
Strumento Musicale
Anche per tale insegnamento sono
stati confermati i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche
secondo la previgente normativa. Pertanto nulla è innovato rispetto =
al
decorso anno scolastico.
Si ricorda che in sede di adeguam=
ento
dell'organico di diritto alle situazioni di fatto non è consentita
l'attivazione di nuovi posti relativi allo studio dello strumento musicale.=
5. Costituzione delle cattedre della scuola secondaria di I e II grad=
o
Come è noto, in applicazio=
ne
dell'art.35 comma 1 della legge 289/2002, le cattedre costituite con orario
inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento, definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, sono state ricondotte a 18 ore settimanali,
"anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da qu=
elli
previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando, però=
;,
l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina".
Tale operazione è stata po=
sta
in essere solo nel caso in cui non ha comportato situazioni di
soprannumerarietà dei docenti titolari delle cattedre interne.
Nelle scuole secondarie di I grad=
o le
cattedre relative alle lingue straniere e alle classi di concorso A028, A03=
0,
A032, sono state strutturate su 18 ore di insegnamento nei limiti in cui
è stato possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre inte=
rne
ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti
nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con l'estensione anche al=
le
cattedre orario esterne.
In relazione a quanto sopra, si
precisa che i posti costituiti ai soli fini della salvaguardia della
titolarità, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale sugli
organici per l'anno 2004/2005, eventualmente resesi vacanti nel corso dei
movimenti, sono da considerare indisponibili per qualsiasi altra operazione=
.
Nel caso, invece, che detti posti=
, al
termine dei movimenti, siano rimasti occupati dai titolari, le istituzioni
scolastiche procederanno alla ricomposizione delle cattedre in numero
corrispondente a quello dei titolari stessi.
Qualora si riveli necessario per =
il
miglior funzionamento dei servizi scolastici, anche sotto il profilo della
continuità didattica, le SS.LL valuteranno l'opportunità di i=
ntervenire
sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione e, ove
possibile, aggiungendo quelle ore che consentano, entro il limite delle 18 =
ore,
di assicurare una migliore funzionalità della cattedra.
6. Posti di sostegno
Si intendono tuttora applicabili =
le
disposizioni vigenti nell' anno scolastico 2003/2004 per quanto concerne le
modalità di individuazione dei soggetti in situazione di handicap e i
criteri per la costituzione dei posti in deroga, ad integrazione di quelli =
di
cui alla tabella E allegata al decreto interministeriale in corso di esame
presso gli organi competenti. Per quanto riguarda il numero delle ore di
sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relat=
iva
proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, =
del
DPR 24 febbraio 1994.
Così come disposto dall'ar=
t.
35, comma 7, della citata legge n. 289/2002, compete poi alle SS.LL. l'adoz=
ione
dei relativi provvedimenti autorizzativi.
Si richiama la particolare attenz=
ione
delle SS.LL. sulla necessità che tali posti siano autorizzati in tem=
po
utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate
alle utilizzazioni. A tale fine le SS.LL. medesime solleciteranno i dirigen=
ti
scolastici affinché le eventuali, sopravvenute esigenze di posti in
deroga siano motivatamente e tempestivamente rappresentate a codesti Uffici=
.
Tenuto conto del continuo e
consistente aumento del numero dei posti di sostegno registrato negli ultimi
anni, le SS.LL. vorranno seguire direttamente, con la massima attenzione, g=
li
adempimenti di cui al comma 7 del citato articolo 35, verificando che siano
state opportunamente valutate, in relazione al numero degli alunni e alla
gravità dell'handicap, le soluzioni organizzative e l'entità
delle risorse professionali disponibili nelle scuole interessate.
Anche con riguardo alla materia d=
el
sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alun=
ni
disabili e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata s=
ia a
questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto anche al fine di rendere
edotto il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso
eventuali variazioni del numero di posti e di ore che si rendessero necessa=
rie.
7. Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento
Ai sensi dell'art. 3, comma 88 de=
lla
legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) che ha modificato i
parametri di cui all'art. 459 del decreto legislativo n. 297/94, può
essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento nei confronti =
di
uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per lo svolgimento del=
le
attività di collaborazione previste dall'art. 31 del CCNL sottoscrit=
to
il 24 luglio 2003.
Si precisa che l'espressione
"plessi di qualunque ordine di scuola", contenuta nel comma 4 del=
l'
art. 459, come riformulato dalla legge finanziaria n. 350/03, va riferita a=
nche
alle succursali delle scuole secondarie di I e II grado in quanto situate in
strutture diverse da quelle dalle sedi principali.
Considerato che i posti e le ore
derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri concorrono alla
formazione del quadro delle disponibilità per le operazioni di inizio
dell'anno scolastico, i relativi provvedimenti dovranno essere adottati dai
Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate
operazioni e comunicati contestualmente ai competenti CSA.
8. Centri Territoriali Permanenti
In relazione alla limitata
disponibilità delle risorse, la dotazione di personale dei Centri
Territoriali Permanenti definita nell'organico di diritto non potrà
subire incrementi di posti complessivamente istituiti a livello provinciale=
se
non nel caso di assegnazione di docenti in esubero non diversamente
utilizzabili.
9. Progetti
Le SS.LL. potranno assegnare riso=
rse
orarie indispensabili per la prosecuzione dei progetti, nel limite dei posti
utilizzati nell'a.s. 2003/2004, a condizione che i progetti stessi siano di
riconosciuta rilevanza educativa e sociale e di accertata validità,
debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.
10. Conferimento delle supplenze
Per quanto riguarda le assunzioni=
a
tempo determinato, annuali e fino al termine delle attività didattic=
he,
si fa riserva di impartire specifiche disposizioni.
Si ribadisce che dovrà,
comunque essere assicurato prioritariamente il conferimento delle supplenze=
sui
posti di sostegno (supplenze che, com'è noto, vanno conferite con
priorità rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti) agli
aspiranti forniti del titolo di specializzazione.
11. Personale ATA
Si richiama l'attenzione delle SS=
.LL.
sulla circostanza che la possibilità di istituire nuovi posti nelle
situazioni di fatto ricorre esclusivamente nei casi in cui le richieste dei
dirigenti scolastici si riferiscano a scostamenti dell' organico di diritto
eccedenti rispetto alle quantità previste per la costituzione dei po=
sti
ai sensi del decreto interministeriale relativo agli organici per l'anno sc=
olastico
2004/2005 e/o a situazioni sopravvenute, da motivare adeguatamente sulla ba=
se
di un accertato incremento del numero degli alunni rispetto alla previsione=
.
L'art. 35 della citata legge n.
289/2002 ha disposto, a decorrere dal 1 settembre 2003, la cessazione dal
collocamento fuori ruolo del personale ATA dichiarato inidoneo ai compiti d=
el
profilo di appartenenza. L'assegnazione della titolarità al predetto
personale e le operazioni di trasferimento disposte a domanda degli interes=
sati
hanno comportato, in numerose scuola e con specifico riferimento ai
collaboratori scolastici, la concentrazione di più unità di
personale inidoneo. In relazione alle difficoltà derivanti da tale
concentrazione alla puntuale erogazione del servizio, questo Ministero, nel
decorso anno, demandò alle SS.LL. il compito di valutare se ricorres=
sero
la condizioni atte a giustificare contenuti incrementi di posti, tenendo co=
nto
anche della presenza di personale destinatario di contratti di appalto per i
lavori di pulizia. A tale fine fu predisposta apposita tabella recante gli
incrementi di posti di cui le SS.LL. potevano disporre.
Ciò premesso, nella previs=
ione
che il fenomeno sopraccennato possa ripetersi anche nell'a.s. 2004/2005,
è stato riservato, come da tab=
ella C
allegata, un contingente di posti da utilizzare per le stesse finalit&agrav=
e;.
Detto contingente è stato incrementato di ulteriori posti (determina=
nti
in base alla percentuale di riduzione attuata) per far fronte alle
difficoltà operative derivanti dal contenimento dell'organico previs=
to
dalla legge n. 289/2002. Rimane ovviamente ferma, come per l'a.s. 2004/2005=
, la
possibilità per detto personale di chiedere l'utilizzazione in altra
istituzione scolastica.
Qualora lo stato di inidoneit&agr=
ave;
riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi gene=
rali
ed amministrativi o comunque "figure uniche" e, per qualsiasi mot=
ivo,
non si possa procedere all'utilizzazione degli interessati in altro profilo,
eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio dovranno essere
rappresentate allo scrivente per le valutazioni di consequenziali.
Al fine di consentire il
monitoraggio, per l'intero arco dell'anno scolastico, delle consistenze deg=
li
alunni e dei relativi riflessi sugli organici, è indispensabile che =
le
SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, pon=
gano
in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntu=
ali
l'esatta quantificazione delle platee scolastiche e delle risorse occorrent=
i,
comunicando a questo Ministero e al Sistema informativo tutte le variazioni=
di
organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e =
dei
posti eventualmente attivati: ciò al fine di disporre di un quadro
preciso riguardante le situazioni e le dinamiche che caratterizzano le
iscrizioni e le frequenze degli alunni nonché gli effetti che ne
derivano sul numero e sulle tipologie dei posti.
Al riguardo il gestore del sistema
informativo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalit&agr=
ave;
di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi=
che
delle singole istituzioni scolastiche.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo