(Vedi
testo storico)
LEGGE REGIONALE
19 aprile 1985, n. 18
Ordinamento della formazione professionale in
Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 aprile 1985, n. 30)
Capo I
ORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art.
1
(Finalità)
1. La Regione
Calabria, ispirandosi ai principi della Costituzione, del proprio
Statuto e della legge 845/1978, disciplina le attività di orientamento e
formazione professionale nonché di educazione permanente, quali settori
d'intervento di un sistema formativo unitario.
2. Le attività
di orientamento sono finalizzate a scelte autonome e consapevoli; sia
per il primo inserimento nella attività lavorativa dei giovani; sia per
la mobilità dei lavoratori all'interno del mercato del
lavoro.
3. La formazione
professionale, strumento della politica attiva del lavoro, ha per scopo
di rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro e alla sua libera
scelta e di favorire la cultura professionale dei lavoratori ed il
reinserimento di quanti si trovano in cassa integrazione o disoccupati
anche per effetto dei processi di innovazione tecnologica in
atto.
4. La formazione
professionale si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione
economica e del piano regionale di sviluppo e tende a favorire la
occupazione, la produzione del lavoro, in armonia con il processo
scientifico ed economico.
5. L'esercizio
delle attività di formazione è libero nell'ambito della sua funzione di
utilità generale e di pubblico interesse.
6. Le attività
di educazione permanente sono rivolte al soddisfacimento dei bisogni di
conoscenza e di partecipazione di ogni cittadino alla vita sociale e
culturale della Regione.
7. Le attività
di orientamento e di formazione professionale nonché quelle di
educazione permanente costituiscono il sistema formativo
regionale.
Art.
2
(Destinatari)
1. Il sistema
formativo regionale è destinato a tutti i cittadini italiani che abbiano
assolto gli obblighi scolastici o ne siano stati prosciolti e mira ad
offrire delle opportunità formative ricorrenti per tutto l'arco della
vita.
2. Alle attività
di cui al precedente art. 1 possono essere ammessi anche i cittadini
stranieri che soggiornano in Italia per ragioni di lavoro o di
formazione, in base ad accordi internazionali, e norme
vigenti.
3. La Regione,
ai sensi dell'art. 3. lettera n) legge 845/1978, favorisce la
partecipazione dei soggetti portatori di handicaps psicofisici e
comportamentali alle attività di formazione professionale, per
agevolarne l'integrazione sociale e professionale.
4. A norma
dell'art. 1 della legge n. 903 del 9 dicembre 1977 è impedita qualsiasi
forma di discriminazione basata sul sesso, per quanto riguarda l'accesso
ai diversi tipi di corso e di contenuti dei corsi stessi.
Art.
3
(Tipologia degli interventi)
1. La Regione
realizza attività di formazione professionale alfine di assicurare
conoscenze scientifico-tecnologiche ed abilità pratico-operative
relative:
- ai vari ruoli
professionali del lavoro subordinato, del lavoro autonomo,del lavoro
associato e di libere attività professionali;
- nei settori
produttivi di beni e di servizi pubblici e privati e della
agricoltura.
2. La Regione
promuove e coordina le attività di orientamento volte a favorire la
scelta degli indirizzi e degli sbocchi professionali valorizzando le
capacità creative di ogni soggetto mediante:
-
l'organizzazione di servizi che garantiscono la conoscenza delle
tendenze in atto nel mercato del lavoro;
- iniziative di
documentazione, di studio nonché di sperimentazione di mezzi e sussidi
divulgativi.
3. La Regione
organizza attività di educazione permanente allo scopo di favorire un
impiego del tempo libero che stimoli l'attiva partecipazione dei
cittadini alla vita economica, sociale e culturale.
Art. 4
(Le
attività della formazione professionale)
1. Le attività
della formazione professionale sono rivolte alla qualificazione,
riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei
lavoratori e ad ogni altra iniziativa finalizzata a soddisfare
particolari esigenze formative rientranti nella presente
legge.
2. In
particolare la Regione attua o promuove interventi finalizzati a:
a) qualificare i
giovani usciti dalla scuola dell'obbligo o in possesso di un titolo di
studio superiore;
b) qualificare,
specializzare, aggiornare, perfezionare lavoratori occupati,
apprendisti, disoccupati o in cassa integrazione guadagni ad ogni
livello tecnico-professionale, di strutture private e pubbliche, nei
limiti previsti dallo art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616.
3. A sostegno
delle iniziative formative di cui al comma precedente la Regione
programma, coordina o attua:
a) studio,
ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;
b) elaborazione,
produzione e sperimentazione di programmi, sussidi didattici ed
audiovisivi;
c)
promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi
della formazione professionale e delle tematiche ad essa connessi;
d) formazione ed
aggiornamento degli operatori della formazione
professionale
4. Per la
realizzazione delle attività di cui sopra, la Regione può avvalersi
della collaborazione delle Università Statali, di Istituti specializzati
e dell'ISFOL di cui all'art. 19 legge 845 1978.
Capo II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art.
5
(Criteri di programmazione)
1. La Regione, per le attività di orientamento, di
osservazione sul mercato del lavoro e formazione professionale nonché di
educazione permanente, fatte salve le attività degli uffici statali
eventualmente competenti in materia, adotta il metodo della
programmazione come momento attuativo della programmazione
socio-economica regionale.
2. La programmazione assume come obiettivo prioritario il
raccordo fra domanda formativa e nuove esigenze del mercato del lavoro
in rapporto ai piani occupazionali elaborati dall'agenzia dell'impiego
prevista dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e inoltre in
rapporto ai processi innovativi ed alle nuove professioni da sviluppare
nell'ambito regionale.
3. Essa si ispira al principio della flessibilità del
sistema formativo e per la sua elaborazione viene assicurata la
partecipazione delle autonomie locali e delle forze
sociali.
4. La programmazione si articola in programmi pluriennali
e annuali.
Art.
6
(Programma annuale)
1. In coerenza
con quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo e sulla base dei
dati forniti dall'Osservatorio del mercato del lavoro di cui allo art.
37, la Giunta regionale, sentita la Commissione al piano, la Consulta di
cui all'art. 42 e la commissione consiliare competente, entro il mese di
gennaio dell'anno precedente il triennio delibera uno schema di progetto
di piano annuale contenente:
a) la stima dei
fabbisogni di formazione professionale (in relazione all'andamento del
mercato del lavoro e alle previsioni di sviluppo socio-economico) e la
loro strutturazione in progetti;
b) gli obiettivi
da raggiungere globalmente a livello regionale e provinciale per quanto
riguarda gli interventi previsti dall'art. 4 comma 2, lett. a) e b);
c) gli obiettivi
da perseguire per quanto riguarda gli interventi rivolti a sostenere
sotto il profilo contenutistico tecnico e metodologico, didattico, il
sistema formativo regionale nonché i corsi di formazione e aggiornamento
per gli operatori di formazione professionale di cui all'art. 4, comma
3' lett. a) b), c) e d);
d) gli obiettivi
da perseguire per quanto attiene gli interventi di orientamento
professionale di cui all'art. 36;
e) una ipotesi
di riparto di fondi per ambito provinciale in relazione al volume di
attività da realizzarsi.
2. Sulla base
dello schema di progetto di piano triennale, le Province, sentiti i
Comuni singoli o associati, le Comunità montane, i Consigli distrettuali
scolastici e le parti sociali, elaborano una proposta di piano triennale
nel quale sono indicati con le relative previsioni di spesa:
a) i fabbisogni
formativi e le localizzazioni delle attività da realizzarsi nei Centri
di formazione professionale pubblici, esistenti o da istituire e quelli
convenzionati o da convenzionare nonché degli interventi pubblici e
convenzionati di cui all'art. 10;
b) gli
investimenti finalizzati alla istituzione, adeguamento, trasformazione
delle sedi e delle attrezzature dei Centri di formazione
professionale.
3. Tale proposta
deve essere inoltrata alla Giunta regionale entro il mese di
marzo.
4. La Giunta
regionale integra e coordina le proposte provinciali in un programma
organico triennale, che tiene conto delle esigenze generali e di
interesse regionale.
5. Tale
programma viene trasmesso al Consiglio regionale per la dovuta
approvazione entro il mese di aprile.
6. Ove i Comuni
singoli o associati, le Comunità montane, i Consigli distrettuali
scolastici e le parti sociali interessate ritengano che le loro istanze
siano state disattese dalle Province, possono richiedere ulteriori
incontri chiarificatori con la Regione ovvero con l'Assessorato alla
formazione professionale o la Commissione consiliare competente per
materia.
7. I soggetti di
cui al primo comma dell'art. 10 lett. a) e b) che intendono attuare
iniziative in materia di formazione professionale dovranno darne
preventiva comunicazione alle Province e alla Regione, ai fini della
loro considerazione agli effetti della programmazione provinciale,
regionale e del loro coordinamento.
Art. 7
(Piano
annuale)
1. Le Province,
tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalità stabilite
dal programma pluriennale, elaborano una proposta di piano annuale in
cui vengono specificati:
a) l'impegno di
spesa riferibile allo esercizio finanziario, con l'indicazione dei costi
delle attività programmate;
b) il settore di
intervento e il numero delle unità da qualificare, specializzare,
riqualificare o aggiornare nello anno, in ciascun settore;
c) il numero, il
tipo e la durata dei corsi, la loro articolazione in cicli formativi, la
loro localizzazione, il numero degli allievi per ciascun corso, nonché
la natura pubblica o convenzionata della gestione;
d) le unità di
personale docente e non docente da impegnare per ogni Centro o sede di
attività
e)
l'istituzione, l'ammodernamento o lo ampliamento dei Centri e delle sedi
pubbliche di formazione professionale;
f)
l'ammodernamento o l'ampliamento delle attrezzature dei Centri di
formazione professionale pubblici e convenzionati;
g) le
provvidenze e le agevolazioni di cui all'art. 16 articolate per
tipologia d'intervento;
h) gli
interventi di raccordo con la scuola secondaria
superiore.
2. Tale proposta
deve essere presentata alla Giunta regionale entro il 30 marzo di ogni
anno.
3. La Giunta
regionale sulla base della proposta annuale provinciale, sentita la
Commissione al piano e la Consulta regionale, predispone lo schema di
piano annuale, nel quale, oltre gli elementi presenti nei piani annuali
provincia li vengono indicati:
a) le attività
previste dall'art. 4 comma 3, lett. a), b), c), d), relative alla
formazione professionale;
b) le attività e
gli interventi di orientamento professionale;
c) le attività e
gli interventi relativi all'osservazione sul mercato del lavoro;
d) i progetti
speciali da autorizzare al finanziamento del Fondo Sociale
Europeo.
4. Tale schema
di piano annuale viene trasmesso entro il 30 aprile alla Commissione
consiliare competente e viene approvato dal Consiglio regionale entro il
termine del 30 maggio.
5. Le attività
formative finalizzate al la riqualificazione dei lavoratori, in
relazione a programmi di ristrutturazione o riconversione delle aziende
collegati o non a processi di mobilità attuati ai sensi degli artt. 3 e
22 del la legge 845/1978, i cui programmi sono soggetti alla
approvazione dei competenti organi statali, si realizzano mediante la
definizione di appositi piani.
6. Tali piani,
predisposti dall'Assessorato competente, a seguito di istruttorie, le
cui procedure e modalità sono definite in sede di regolamento attuativo
della presente legge, vengono inoltrati agli organi statali, sentita la
Commissione al piano, la Consulta di cui all'art. 42 e la competente
Commissione consiliare.
Art.
8
(Procedure per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale
Europeo)
1. La Giunta
regionale, tenuto conto delle indicazioni di cui al programma triennale
regionale e delle disponibilità di bilancio, dirama le direttive per
l'accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo in materia di
formazione professionale e di quelli integrativi erogati dal Fondo di
rotazione o dalla Regione, assicurandone la più ampia diffusione
mediante apposito avviso annuale pubblicato nelle forme più
idonee.
2. L'avviso
indica le condizioni, le procedure ed i termini per la presentazione dei
relativi progetti.
3. Alla
inclusione dei progetti nel piano annuale di formazione professionale ed
al conseguente rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'accesso ai
finanziamenti previsti dal presente art. provvede la Giunta
regionale.
4. Con
regolamento saranno dettate le norme di attuazione del presente art.,
ivi comprese quelle relative ai termini ed alla modalità di inclusione
dei progetti nel piano annuale regionale.
Art.
9
(Conferenza regionale sulla formazione professionale)
1. La Giunta
regionale ai fini della programmazione di cui al precedente art. 6
promuove la conferenza regionale sulla formazione professionale con
l'intento di valutare i fatti occupazionali conseguibili ai vari livelli
di qualificazione e quale suo momento di dibattito e di riflessione per
l'individuazione dei processi innovativi settoriali a breve e medio
termine.
2. Alla
conferenza partecipano le Province, le Organizzazioni sindacali e le
Associazioni e categorie produttive, le Università della Calabria, i
rappresentanti degli enti convenzionati e degli operatori della
formazione professionale.
3. La conferenza
elabora un documento che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Capo
III
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PIANI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Art. 10
(Strutture ed interventi di formazione
professionale)
1. L'attuazione
dei programmi e dei piani di formazione professionale è realizzata:
a) direttamente
nelle strutture regionali, che devono essere interamente utilizzate,
anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e
funzionale agli obiettivi dei piani;
b) mediante
convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845.
2. I Centri di
formazione professionale sono unità logistiche con carattere di
stabilità e continuità, impegnate in attività formative mono e
plurisettoriali, dotate in misura adeguata di ambienti, laboratori,
servizi, attrezzature e del personale necessario, idonee ad assicurare
la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi
formativi previsti dal programma pluriennale e dal piano
annuale.
3. Gli
interventi didattici di cui al II comma sono progettati in presenza di
fabbisogni specifici, senza carattere ricorrente e realizzati in
ambienti idonei.
4. I requisiti
professionali dei direttori dei Centri di formazione professionale
saranno determinati con apposita legge regionale.
5. Per quanto
riguarda i direttori dei Centri convenzionati si fa riferimento ai
requisiti richiesti dal C.C.N.L. del settore.
Art.
11
(Centri ed attività di formazione professionale regionali)
1. Le attività
di formazione professionale attuate in forma diretta dalla Regione,
fanno capo funzionalmente ed organizzativamente all'Assessorato alla
formazione professionale, salvo quanto previsto dal successivo art.
40.
2. Le attività
formative del settore socio-sanitario, nel rispetto delle norme di
riserva statale di cui all'art. 6 lett. q) della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, fanno capo all'Assessorato alla sanità e i relativi piani
vengono predisposti dall'Assessorato stesso di concerto con
l'Assessorato alla formazione professionale. La gestione di tali
attività rimane di competenza delle UU.SS. LL..
3. Spetta alla
Giunta regionale, sentito il parere della Consulta e viste le proposte
delle Province:
- la
individuazione delle sedi da destinare a Centri di formazione
professionale a gestione regionale, indicando per ciascuna di esse, la
finalizzazione di massima per grossi settori d'intervento;
- la
istituzione, la riconversione e la eventuale soppressione dei Centri in
coerenza con le indicazioni contenute nel programma
pluriennale.
4. La Regione
può, inoltre, realizzare attività formative specifiche e a carattere non
ricorrente, anche in sedi occasionali , pubbliche, private o aziendali a
condizione che venga assicurata la disponibilità di strutture, capacità
organizzative ed attrezzature idonee.
Art. 12
(Enti
e attività di formazione professionale a gestione convenzionata)
1. Per
l'attuazione degli interventi formativi previsti nel programma
pluriennale e nel piano annuale, la Regione può stipulare convenzioni
con enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche dei
lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, e degli imprenditori o
di associazioni ed enti con finalità formative e sociali, o di imprese e
loro consorzi, o del movimento cooperativo.
2. Per poter
avere accesso al regime di convenzione, gli enti di cui al comma
precedente, devono possedere i seguenti requisiti:
1) avere come
fine la formazione professionale;
2) disporre di
strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;
3) non
perseguire scopi di lucro;
4) garantire il
controllo sociale delle attività
5) applicare per
il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria
6) rendere
pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività
7) accettare il
controllo della Regione che può effettuarsi anche mediante ispezioni sul
corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
3. Il
riconoscimento dei Centri di formazione professionale è adottato con
provvedimento della Giunta regionale e qualora nel corso delle attività
vengano meno i requisiti richiesti, la Regione, assegnato un congruo
termine per i necessari adeguamenti, revoca il riconoscimento.
Art.
13
(Criteri e oggetto delle convenzioni)
1. La Giunta
regionale stipula, ai sensi dell'art. 5 della legge 845/1978, le
convenzioni con gli enti, imprese e loro consorzi, previsti dall'art.
12.
2. Le
convenzioni assicurano ai soggetti convenzionati:
- omogeneità di
trattamento e parità di condizioni;
- rispetto della
proposta formativa;
- responsabilità
della gestione, sottoposta alla vigilanza tecnica ed amministrativa
della Regione nonché al controllo sul corretto utilizzo dei
finanziamenti.
3. Le
convenzioni, predisposte dall'Assessorato competente, stabiliscono:
1) la tipologia,
la durata dei corsi e il relativo numero di allievi;
2) i Centri di
formazione professionale e le sedi in cui si svolgono gli interventi;
3) il numero
delle unità di personale (direttivo, amministrativo, docente,
ausiliario) necessario;
4) l'obbligo di
applicare agli operatori dipendenti dai Centri di formazione
professionale degli enti di cui all'art 12 il relativo contratto
collettivo nazionale di lavoro;
5) l'entità del
finanziamento regionale, le modalità di erogazione, rendicontazione e
restituzione di eventuali somme non utilizzate;
6) l'obbligo di
rendere pubblico il bilancio annuale relativo alle attività formative;
7) l'obbligo di
accettare il controllo della Regione sullo svolgimento delle attività e
sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati, anche mediante
ispezione;
8) l'obbligo di
sottostare al controllo sociale delle attività
9) l'obbligo di
applicare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro.
4. In caso di
inosservanza delle disposizioni contenute nella convenzione, la Giunta
regionale, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine, che
verrà definito con apposito regolamento, gli adempimenti dovuti,
dichiara la risoluzione della convenzione e dispone la revoca dei
finanziamenti nonché la restituzione dei fondi già
erogati.
5. La
risoluzione della convenzione deve essere deliberata dalla Giunta
regionale allorché l'ente convenzionato smette di produrre la
rendicontazione dei finanziamenti regionali ricevuti per 2 anni
consecutivi, ovvero non provveda, entro lo stesso termine, alla
restituzione delle eccedenze finanziarie accertate e notificate dal
competente Assessorato.
Capo IV
CONTROLLO SOCIALE E DIRITTO DEGLI ALLIEVI
Art.
14
(Funzione del Comitato di controllo sociale)
1. Il controllo
sociale della gestione degli interventi di formazione professionale
presso ciascun Centro di formazione professionale pubblico o di soggetto
convenzionato è assicurato da un apposito Comitato costituito a norma
dell'art. 3, ultimo comma lett. e) legge n. 845/1978.
2. Il Comitato
di controllo sociale:
- formula
proposte per la migliore organizzazione didattica dei Centri di
formazione professionale, per le iniziative sperimentali e integrative e
per eventuali attività di recupero in favore degli allievi;
- esprime pareri
sull'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi;
- esprime una
valutazione sull'organizzazione degli interventi formativi e sui
rendiconti finanziari.
Art.
15
(Composizione del Comitato di controllo sociale)
1. Il Comitato
di controllo sociale nominato dall'Assessore regionale alla formazione
professionale è composto da:
1) il direttore
del Centro di formazione professionale;
2) n. 2
rappresentanti del personale;
3) n. 1 membro
designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
4) n. 1 membro
designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
5) n. 1 membro
designato dai lavoratori autonomi;
6) n. 1 membro
designato dal movimento cooperativo;
7) n. 1
rappresentante degli allievi;
8) n. 1
rappresentante del Comune ove è ubicato il Centro.
2. Il Comitato
di controllo sociale dura in carica due anni ed è validamente costituito
anche nel caso in cui manchino una o più designazioni, purché si
raggiunga almeno la maggioranza della composizione
prevista.
3. Nella sua
prima adunanza il Comitato elegge fra i componenti in carica il
Presidente.
Art.
16
(Provvidenze e diritti degli allievi)
1. La
partecipazione alle attività di formazione professionale è
gratuita.
2. La Regione
contribuisce a rendere effettivo il diritto alla formazione
professionale mediante provvidenze e agevolazioni da stabilire con i
piani annuali di cui all'art. 7.
3. I destinatari
degli interventi formativi previsti dalla presente legge sono assicurati
contro gli infortuni sul lavoro.
4. Gli allievi
hanno diritto alle agevolazioni previste per i lavoratori studenti
dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché al differimento
del servizio militare di leva, ove previsto dalle leggi statali.
Art.
17
(Indirizzi di programmazione didattica)
1. Gli indirizzi
di programmazione didattica, in conformità a quanto stabilito dall'art.
7 della legge n. 845, devono contenere la tipologia specifica, la
durata, le modalità di organizzazione e di conclusione dei corsi, nonché
una proposta metodologica per la progettazione didattica degli stessi,
tale da consentire in un ambito interdisciplinare e nel rispetto della
molteplicità degli indirizzi educativi, l'unitarietà tra contenuti
tecnologici, scientifici e culturali.
2. La
progettazione didattica del singolo intervento formativo dovrà
conformarsi a criteri di polivalenza, nello ambito della fascia di
mansioni interessata ed adattarsi alle diverse situazioni ed esigenze
territoriali, tenendo conto dei livelli scolastici di partenza, delle
esperienze professionali degli allievi, nonché dei risultati della
sperimentazione formativa già applicata.
Art.
18
(Struttura ciclica e modulare degli interventi)
1. Le attività
di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli ed in
ogni caso non più di quattro ciascuno di durata non superiore alle 600
ore.
2. I cicli
formativi sono definiti dallo insieme di attività teoriche e pratiche
finalizzate al conseguimento di un prefissato obiettivo
professionale.
3. A tal fine, i
cicli potranno essere articolati in periodi di attività didattica ed in
periodi di esperienza lavorativa presso imprese produttive e di
servizi.
4. Ciascun ciclo
è rivolto a gruppi di utenti definiti per indirizzo professionale e per
livello di conoscenza teorico-pratica.
5. Non è
consentita la frequenza continua di più di quattro cicli non intercalata
da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi
portatori di handicaps.
Art.
19
(Collegio docenti)
1. All'interno
di ciascun Centro, sia pubblico o di soggetto convenzionato, viene
istituito il collegio dei docenti formato dal direttore e dal personale
docente di ruolo e non di ruolo.
2. Spetta al
collegio:
a) proporre
iniziative che presiedano al funzionamento didattico del Centro al fine
di adeguare i programmi di insegnamento a specifiche esigenze locali e
favorire il coordinamento interdisciplinare;
b) valutare
l'andamento complessivo dell'intervento didattico e della sua efficacia
in relazione agli obiettivi programmati, proponendo eventuali misure per
il miglioramento dell'attività formativa;
c) collaborare
in ordine alla strutturazione dell'orario di lavoro, alla programmazione
e allo svolgimento di attività complementari;
d) proporre
l'adozione dei libri di testo e la scelta dei sussidi
didattici-audiovisivi;
e) proporre
iniziative di sperimentazione didattica e aggiornamento dei
docenti.
3. Nei centri
degli enti convenzionati le proposte verranno sottoposte alla verifica e
all'approvazione dell'ente, che in caso di dissenso, dovrà darne
motivazione scritta al collegio.
4. Il collegio è
presieduto dal diretto re del Centro e si riunisce ogni qualvolta il
direttore ne ravvisa la necessità o quando almeno un terzo dei suoi
componenti ne faccia richiesta e comunque con una periodicità non
inferiore ai 30 giorni.
5. Per
l'assolvimento dei compiti di cui al punto a) il collegio dei docenti
può articolarsi in commissioni operative, sulla base dei settori e dei
comparti di attività del Centro.
6. Le riunioni
del collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio e in
ore non coincidenti con l'orario di lezione.
Art.
20
(Raccordi con il sistema scolastico)
1. La formazione
professionale non è alternativa rispetto alla scuola secondaria
superiore.
2 La Regione, al
fine di facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione
professionale e le istituzioni scolastiche, mediante apposite
convenzioni, mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e
personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione
tecnologica nello ambito della scuola dell'obbligo e della scuola
secondaria superiore.
3. Per gli
allievi della formazione professionale che abbiano superato l'età
dell'obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di
studio, la Regione adotta, con il consenso degli interessati, misure
idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche
che dovranno essere attuate dalla competente autorità scolastica, cui
spetta il conferimento del titolo.
Art.
21
(Raccordi con il sistema produttivo)
1. La Regione e
gli enti di cui all'art. 12 stipulano convenzioni con le imprese di
tutti i settori produttivi per consentire agli allievi che frequentano
iniziative formative professionali, periodi di tirocinio pratico e di
esperienza in particolari impianti e macchi nari o in specifici processi
di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed
esperienze di lavoro.
2. Il tirocinio
e le esperienze di cui al comma precedente costituiscono attività
formative e pertanto non possono essere utilizzate per scopi di
produzione aziendale.
3. Gli enti di
gestione provvedono a coprire gli allievi ed il personale docente contro
particolari rischi di infortunio connessi alla suddetta
attività.
4. La Regione
può disporre, a favore delle imprese, l'erogazione di contributi per
periodi di studio concessi agli apprendisti in aggiunta a quelli
previsti a norma di legge e di contratto.
5. Possono,
inoltre, essere istituiti, presso laboratori artigiani, corsi
professionali affidati ai titolari delle imprese artigiane che abbiano
idonee condizioni didattiche per consentire lo apprendimento del
mestiere.
6. Il
regolamento attuativo della presente legge disciplina tipologie delle
attività, i corsi, le procedure e le modalità della formazione
professionale previste nel comma precedente.
Art.
22
(Attestati di qualifica)
1. Agli allievi
dei corsi di formazione professionale che abbiano superato le prove
finali è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione ai
sensi e per gli effetti della legge n. 845/1978.
2. L'attestato
dovrà conformarsi al modulo ufficiale predisposto dalla Giunta
regionale, che dovrà essere sottoscritto dall'Assessore regionale alla
formazione professionale.
3. Per gli
allievi che abbiano partecipato ad attività di formazione professionale
senza conseguire l'attestato di qualifica o di specializzazione è
rilasciato, a richiesta un certificato di frequenza a firma del
responsabile del Centro o del responsabile dell'ente gestore del
corso.
4. Nel
certificato di frequenza deve essere indicato il tipo di iniziativa
formativa, la durata, le caratteristiche del corso e la valutazione del
profitto
Art. 23
(Prove intermedie e finali)
1. I corsi delle
attività ordinarie si concludono con prove pratiche e colloqui finali
diretti ad accertare il grado di preparazione
professionale.
2. Il passaggio
da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo avviene per
scrutinio.
3. La mobilità
da un ciclo formativo ad altro di tipo similare, può avvenire
direttamente a seguito di colloquio.
4. Le prove
finali si svolgono dinanzi ad una commissione composta:
a) un componente designato dalla Regione o
Ente delegato, quale Presidente;
b) un esperto designato
dall’Amministrazione periferica del Ministero della Pubblica
Istruzione;
c) un esperto designato
dall’Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della
P.S.;
d) due esperti designati dalle
Organizzazioni provinciali della categoria a struttura
nazionale;
e) due esperti designati dalle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a
livello nazionale;
f) il Presidente della commissione
provinciale per l’artigianato o un suo
delegato;
g) due docenti delle materie fondamentali
di cui all’articolo 6, comma 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1,
designati dal centro di formazione
professionale.
5. A ciascun
componente della commissione d'esami, ad eccezione dei dipendenti degli
enti convenzionati, spetta, per ogni giorno di seduta, un gettone di
presenza, pari al 70% del compenso previsto per i componenti degli
organi di controllo sugli atti degli Enti locali.
6. L'importo dei
gettoni di presenza relativo ai dipendenti regionali deve essere, a cura
dell'ente convenzionato, versato a favore della Regione
Calabria
7. Ai dipendenti
regionali sarà riconosciuto il trattamento economico di cui all'art. 31
della legge regionale n.15/ 1980 e successive
modificazioni.
Art.
24
(Finanziamenti dei Centri regionali)
1. Fino
all'entrata in vigore della delega alle Province, ai Centri regionali
sono assegnati i fondi necessari per lo svolgimento dei corsi previsti
dal piano annuale e per le attività correlate, almeno 30 giorni prima
dell'inizio dell'attività formativa, mentre continuano ad essere
amministrate direttamente dagli uffici centrali regionali le spese ed il
personale di ruolo a tempo determinato dei Centri regionali, nonché la
spesa dei canoni di locazione ed oneri condominiali, contratti di
assicurazione, manutenzione straordinaria dei locali.
2. Per tutte le
altre spese relative al funzionamento del Centro ed allo svolgi mento
delle attività, è istituito un fondo di economato gestito dal direttore
del Centro, sentito il Comitato di controllo sociale.
3. Le delibere
ed i documenti amministrativi del Centro, a conclusione di ciascun ciclo
formativo, sono soggette alla revisione degli uffici regionali,che
sottopongono alla Giunta regionale, per l'approvazione, il rendiconto
annuale.
Art.
25
(Finanziamento degli enti convenzionati)
1. Per lo
svolgimento delle attività di formazione professionale i finanziamenti
sono erogati dalla Regione con decreto di stanziamento unico per ciascun
en te. Il decreto stabilisce per ciascun Centro i finanziamenti in
relazione alle seguenti categorie di spese:
1) retribuzione
del personale e relativi oneri sociali, in relazione all'organico del
personale docente e non docente fissato dalla convenzione
2) spese di
organizzazione e per lo acquisto di materiale didattico;
3) provvidenze
per l'attuazione del diritto alla formazione degli allievi;
4) sovvenzioni
dirette all'ammodernamento delle attrezzature tecnico-didattiche; il
decreto inoltre stabilisce l'ammontare del finanziamento per le
eventuali sedi regionali, nella misura e nei casi contemplati dal
regolamento di attuazione.
2. La Regione
può anche corrispondere contributi nel quadro dei programmi di
aggiornamento, di riconversione e potenziamento dei Centri, funzionali
alla realizzazione del piano.
Art.
26
(Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione)
1. L'erogazione
dei finanziamenti di cui all'art. 25 per tutti i tipi di convenzione
viene effettuato secondo le seguenti modalità:
- Personale
(punto 1 art. 25) 100% all'inizio dell'attività formativa;
- Altre voci
(punti 2, 3, 4 art. 25) 50% dieci giorni prima dell'inizio dell'attività
40% a metà dell'attività 10% al termine delle operazioni
formative.
2. In caso di
ritardo nell'approvazione del piano di cui all'art. 7, la Giunta
regionale è autorizzata ad erogare i finanziamenti relativi alla
retribuzione del personale e relativi oneri sociali, in relazione
all'organico del personale fissato dalla convenzione.
3. La seconda
erogazione è subordinata alla presentazione della rendicontazione delle
attività svolte nell'anno formativo immediatamente trascorso o
precedentemente concluse.
4. Spetta
all'Assessorato alla formazione professionale definire i criteri e le
modalità di rendicontazione sull'impiego dei fondi
stanziati.
Art.
27
(Assistenza tecnica, vigilanza e controllo)
1. Spettano
all'Assessorato regionale alla formazione professionale le funzioni
inerenti:
- l'accertamento
dei requisiti per il riconoscimento dei Centri e delle sedi di
svolgimento dei corsi;
- l'assistenza
tecnica ai Centri, per il migliore conseguimento dei fini formativi;
- la vigilanza
ed il controllo tecnicodidattico-amministrativo-contabile sullo
svolgimento delle attività corsuali
2. Disfunzioni e
irregolarità eventualmente riscontrate in sede di controllo vanno
notificate a chiusura dell'ispezione mediante una copia del verbale di
accertamento.
3. Avverso tale
verbale l'ente gestore, entro 10 giorni, può inoltrare all'Assessorato,
per le conseguenti determinazioni, le controdeduzioni alle contestazioni
notificate.
4. Nel caso di
constatate gravi irregolarità, la Giunta regionale delibera, a secondo
della gravità, la chiusura dei corsi e/o la revoca dei finanziamenti
concessi e/o la revoca del riconoscimento di idoneità del
Centro.
5. A sostegno
dell'attività di vigilanza, l'Assessorato regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, può istituire, per problemi
specifici, una commissione di esperti e tecnici anche esterni
all'Amministrazione regionale.
Art. 28
(Beni
prodotti)
1. I beni
prodotti dagli allievi durante le attività di formazione professionale
al termine del corso vanno inventariati e devoluti ad enti ed
istituzioni pubblici di assistenza nell'ambito delle rispettive
province, previa autorizzazione dell'Assessore alla formazione
professionale.
Art. 29
(Stato
giuridico e trattamento economico del personale)
1. Fino a quando
non sarà provveduto a norma dell'art. 9 comma 3 della legge 21-12-1978,
n. 845, il personale della Regione addetto alla formazione
professionale, compreso quello operante nel settore formativo
socio-sanitario, resta inquadrato nel ruolo unico regionale, contingente
della formazione professionale, a norma dell'art. 2 della legge
regionale n. 8 del 16 maggio 1980.
2. Ferme
restando le qualifiche funzionali già conseguite, al personale operante
al 31-12-1984 in strutture regionali diverse dall'attività formativa,
potrà essere applicata la mobilità interna di cui all'art. 8 della legge
regionale 22-11-1984, n. 34, nell'ambito dell'intero ruolo unico
regionale.
3. All'atto
dell'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle
funzioni delegate, al personale di cui al comma precedente sarà
consentito il di ritto di opzione circa la eventuale permanenza nel
ruolo regionale, al fine di garantire la conservazione di particolari
professionalità già acquisite.
4. Il rapporto
di lavoro del personale in servizio presso i Centri di interventi
convenzionati, è disciplinato dai soggetti promotori nel rispetto delle
norme stabilite dal C.C.N.L. di categoria.
5. I requisiti
per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione
professionale sono determina ti ai sensi dell'art. 9 comma I della legge
21-12-1978, n. 845.
Art.
30
(Orario di lavoro)
1. L'orario di
lavoro per tutti gli operatori della formazione professionale, sia della
gestione diretta che indiretta, è determinato dai rispettivi C.C.N L. di
categoria.
Art. 31
(Albi
operatori della formazione professionale)
1. Sono
istituiti presso l'Assessorato regionale alla formazione professionale
due albi degli operatori dei Centri di formazione professionale di cui
uno dei Centri pubblici e l'altro degli enti convenzionati; tali albi
sono finalizzati alla qualificazione del settore, al governo della
mobilità e del nuovo reclutamento.
2. Gli albi sono
divisi: - per provincia;
- per ambiti
disciplinari omogenei, per quanto riguarda i docenti;
- per funzioni,
per quanto riguarda il personale non docente.
3. Per il
comparto pubblico l'albo si articola io:
a) personale di
ruolo e personale a tempo indeterminato;
b) personale a
tempo determinato e aspirante all'incarico.
4. Per il
comparto convenzionato l'albo si articola in:
a) personale a
tempo indeterminato compreso il personale utilizzato dagli enti di
formazione nei progetti speciali finanziati dal Fondo Sociale Europeo e
con il concorso finanziario della Regione;
b) personale a
tempo determinato e aspirante all'incarico.
5. Le modalità,
i criteri e le procedure per la tenuta e l'aggiornamento degli albi,
nonché l'utilizzazione del personale in essi compreso, saranno stabiliti
dal regolamento di attuazione della presente legge.
6. Per quanto
riguarda i nuovi aspiranti i requisiti necessari per la iscrizione agli
albi e per la partecipazione ad eventuali corsi abilitanti sono quelli
richiesti dalla legge 845 /1978.
7. Il personale
compreso nell'albo regionale, sia della gestione pubblica che
convenzionata, non direttamente utilizzato per l'attuazione degli
interventi formativi, sarà impegnato dalla Regione:
a) nella
partecipazione a corsi di aggiornamento, riqualificazione o
riconversione, nel quadro degli obiettivi della programmazione
regionale;
b) nella
realizzazione di attività di orientamento professionale;
c) nella
realizzazione delle attività previste per l'osservatorio regionale e per
gli osservatori territoriali sul mercato del lavoro.
8.
L'utilizzazione di detto personale che, comunque, rimarrà nell'ambito
del rapporto privato di enti convenzionati presso strutture pubbliche,
avverrà secondo una apposita normativa della Regione.
9. In caso di
chiusura dell'ente di appartenenza e di disponibilità presso strutture
pubbliche della Regione o degli enti delegati, l'utilizzazione in dette
strutture del personale in mobilità, privo di incarico, avverrà mediante
accordi tra Regioni o enti delegati, Organizzazioni sindacali, enti
convenzionati.
Art.
32
(Commissioni per la gestione degli albi)
1. Per la
gestione degli albi di cui all'art. 31 la Giunta regionale costituisce
due commissioni composte da:
1) per la
gestione pubblica:
a) assessore al
ramo o suo delegato;
b) tre
rappresentanti del personale che opera nel settore pubblico della
formazione professionale;
c) un
rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
d) un
funzionario regionale con funzioni di segretario;
2) per la
gestione convenzionata:
a) assessore al
ramo o suo delegato;
b) tre
rappresentanti degli enti convenzionati;
c) un
rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
d) un
funzionario regionale con funzioni di segretario.
2. I
rappresentanti di cui ai punti b) e c) durano in carica tre anni e sono
riconfermabili.
3. Le
commissioni esprimono obbligatoriamente pareri e formulano proposte
sulle iniziative dirette alla piena utilizzazione e all'aggiornamento
del personale e su ogni altra questione relativa all'applicazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. Le modalità,
i criteri, le procedure per la nomina dei componenti di cui alla lettera
b) dei precedenti numeri 1 e 2, nonché per l'esercizio delle funzioni
assegnate alla commissione, sono stabilite dal regolamento di attuazione
della presente legge.
Art.
33
(Assunzioni - sostituzioni - mobilità del
personale)
1. L'Assessorato
regionale alla formazione professionale, per esigenze derivanti dalla
programmazione regionale, potrà utilizzare, previa consultazione con le
Organizzazioni sindacali, il personale dei Centri pubblici di formazione
professionale in altri Centri, anche al di fuori della
provincia.
2. A detto
personale, nei casi contemplati, si applica il trattamento di missione
come previsto dalla legislazione regionale.
3. Per quanto
riguarda, invece, la mobilità del personale degli enti convenzionati si
fa riferimento al C.C.N.L..
4. Per far
fronte ad eventuali necessarie sostituzioni di personale in servizio, i
Centri pubblici e convenzionati devono accertare la disponibilità
nell'albo regionale del personale occorrente.
5. Prima di
procedere a nuovi incarichi gli enti convenzionati sono tenuti ad
utilizzare i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato
eventualmente in mobilità o con orario ridotto, in rapporto alla
qualifica professionale richiesta, con l'impegno al rispetto, da parte
del lavoratore di pendente, della proposta formativa dell'ente
convenzionato, al fine di garantire l'attuazione dell'art. 3 lett. c),
art. 4 lett. h) e art. 7 ultimo comma della legge n. 845/1978,nel
rispetto dei di ritti riconosciuti al lavoratore dallo art. 3 lett. g)
della legge n. 845/1978 e dagli artt. 1 e 8 della legge n.
300/70.
6. In mancanza
di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato
eventualmente in mobilità o con orario ridotto, gli enti convenzionati
dovranno fare ricorso agli albi regionali del personale.
Art.
34
(Prestazioni professionali)
1. Qualora gli interventi di formazione professionale
prevedano l'insegnamento di specifiche materie richiedenti parti colare
esperienza o specializzazione tecnico-scientifica, la Regione e gli
altri soggetti che svolgono corsi di formazione professionale con
finanziamenti pubblici, possono ricorrere mediante collaborazioni
professionali ad esperti provenienti dal mondo delle imprese, dei
servizi, delle libere professioni, degli istituti scientifici,
universitari e di ricerca.
2. Le prestazioni degli esperti devono essere previste, nel
piano regionale ed all'interno delle convenzioni e verranno regolate
unicamente come incarichi di collaborazione professionale, escludendo in
ogni caso, l'instaurazione di rapporti di lavoro
subordinato.
3. La prestazione degli esperti a carattere d'intervento
integrativo e speciale e i suoi contenuti saranno finalizzati alla
qualificazione dell'intervento formativo.
Art.
35
(Formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione
professionale)
1. La Regione
promuove iniziative al fine di assicurare il costante sviluppo
qualitativo della formazione professionale e il continuo adeguamento
delle attività formative all'evoluzione culturale, tecnologica e
scientifica.
2. A tal fine la
Regione, nell'ambito del programma pluriennale e del piano annuale,
predispone organici interventi volti alla formazione, aggiornamento e
riqualificazione anche mediante stages aziendali, del personale operante
nella formazione professionale, compreso quello impegnato nelle
strutture convenzionate. È fatto obbligo al suddetto personale di
partecipare alle iniziative promosse e/o gestite dalla Regione di cui al
precedente comma.
Art. 36
(Interventi per l'orientamento
professionale)
1. La Regione
disciplina le attività di orientamento quale parte integrante del
normale percorso formativo dei giovani e degli adulti, nell'intento di
creare le condizioni per il loro autorientamento. A tal fine concorda e
realizza d'intesa con le competenti autorità scolastiche regionali e con
i Consigli scolastici distrettuali, un'attività unitaria e continua di
orientamento scolastico e professionale.
2. Per il
conseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Regione:
a) attiva
interventi di animazione ai problemi dei soggetti coinvolti in processi
di transizione della scuola al lavoro, da lavoro a lavoro e della
formazione al lavoro;
b) provvede alla
diffusione di informazioni quantitative e qualitative sul mercato del
lavoro, rivolte agli organi collegiali della scuola, a genitori,
allievi, insegnanti, lavoratori, operatori economici, alle parti sociali
ed alle associazioni con finalità formative e sociali;
c) provvede alla
raccolta, elaborazione, diffusione degli elementi conoscitivi
concernenti: l'ordinamento scolastico regionale e statale; l'ubicazione
delle istituzioni scolastiche e delle strutture di formazione
professionale sul territorio regionale; la scolarità, le propensioni,
scelte e motivazioni scolastiche e professionali dei giovani;
d) elabora
sussidi per l'attività orientativa, promuove iniziative di studi e di
sperimentazione didattica ed ogni altra iniziativa comunque relativa
alla materia del presente art.;
e) provvede
all'interscambio di esperienze culturali e lavorative, ad incontri tra
associazioni nazionali, federazioni sindacali all'estero e figli degli
emigrati, pubblicizzando le iniziative di cui al presente art., previe
intese con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di
coordinamento di cui al primo comma dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
3. Per la
realizzazione delle attività di orientamento professionale la Giunta
regionale istituisce apposite strutture operative territoriali, sentito
il parere della Commissione consiliare competente.
Art. 37
(Abrogato dall'art.30 L.R.
5/2001)
Art. 38
(Abrogato dall'art.30 L.R.
5/2001)
Art. 39
(Abrogato dall'art.30 L.R.
5/2001)
Art. 40
(Attività libere di formazione
professionale)
1. La Regione
può riconoscere attività di formazione professionale svolte da enti,
associazioni e organizzazioni anche non convenzionate.
2. Tale
riconoscimento, da cui non può sorgere alcun diritto a contributi e
finanziamenti regionali, è accordato su istanza del soggetto gestore dei
corsi.
3. A tal fine si
richiede:
- che i corsi
siano compatibili con i piani regionali di formazione professionale;
- che l'ente
disponga di strutture logistiche idonee, attrezzature, capacità
organizzative;
- che le rette
di frequenza siano ritenute congrue;
- che il
personale impiegato sia in possesso dei necessari requisiti e venga
assunto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti;
- che vengano
applicati gli indirizzi e l'articolazione didattica di cui alla presente
legge.
4. Qualora si
rilevi il venir meno di uno dei requisiti richiesti o di irregolarità
attinenti lo svolgimento delle attività, il riconoscimento viene
revocato con provvedimento della Giunta regionale.
5. Gli allievi
dei corsi riconosciuti sono ammessi a sostenere le prove finali secondo
le norme di cui all'art. 23.
6. Col
superamento dei corsi finali gli allievi conseguono un attestato di
qualifica professionale o di specializzazione rilasciati dagli enti
promotori e vistati dall'Assessore regionale competente con la stessa
validità degli attestati di cui all'art. 22.
Art. 41
(Presa
d'atto di corsi liberi)
1. Possono
ottenere la presa d'atto da parte della Regione i corsi liberi a
carattere professionale svolti da enti, associazioni ed organizzazioni
anche non convenzionati che:
- offrono
adeguate garanzie di idoneità organizzative e di congruità di mezzi
rispetto ai programmi perseguiti;
- si
sottopongono al controllo della Regione.
2. A coloro che
frequentano i corsi previsti nel presente art. viene rilasciato previo
superamento di una prova finale, un attestato di frequenza e profitto
sul modello approvato dalla Giunta regionale, vistato, su richiesta del
soggetto gestore, dall'Assessorato al ramo.
3. La presa
d'atto ha efficacia annuale e può essere revocata quando si rilevi il
venir meno dei requisiti richiesti.
Art.
42
(Consulta regionale)
1. È istituita,
con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta
regionale, con compiti di consultazione, pareri e proposte sulle
attività di formazione professionale, orientamento ed osservazione sul
mercato del lavoro.
2. In
particolare effettua:
- consulenze
nelle funzioni di programmazione e di indirizzo delle attività
- esprime parere
in merito all'attuazione dei piani;
- propone
iniziative e provvedimenti relativi alla materia di cui alla presente
legge.
3. La Consulta è
composta da:
1) l'Assessore
regionale alla formazione professionale - presidente;
2) un
rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori
dipendenti;
3) due
rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative
sul territorio nazionale;
4) tre
rappresentanti dei lavoratori autonomi per ciascuno dei settori:
agricoltura, commercio, turismo, artigianato, su designazione delle
relative associazioni;
5) un
rappresentante per ciascuno degli enti delegati;
6) due
rappresentanti degli enti convenzionati;
7) un
rappresentante della Consulta giovanile;
8) un
rappresentante della commissione nazionale per l'impiego;
9) un
rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;
10) il
sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;
11) n. 7 docenti
designati dalle Università della Calabria per i seguenti settori:
- economia
politica;
- economia e
politica industriale;
- pianificazione
territoriale;
- scienze
statistiche;
- informatica;
- agraria;
- energie
alternative.
4. Partecipano
ai lavori della commissione gli Assessori regionali (o loro delegati)
alla Programmazione, Sanità, Turismo, Agricoltura, Industria, Commercio,
Artigianato, Servizi Sociali e Cooperazione.
5. Per la
formulazione dei pareri richiesti ai sensi della precedente legge è
assegnato un termine perentorio di 30 giorni, trascorso il quale, l'atto
si considera valido a tutti gli effetti, anche in assenza del
parere.
6. I compiti di
segreteria della Consulta sono affidati ad un funzionamento
dell'Assessorato alla formazione professionale.
7. La Consulta
resta in carica fino alla scadenza del Consiglio
regionale.
8. Per lo
svolgimento delle sua funzioni la Consulta adotta un regolamento interno
e può strutturarsi per gruppi di lavoro.
9. Ai membri
della Consulta viene corrisposto, se spettante, un gettone di presenza
equivalente a quello percepito dai membri del Comitato di controllo su
gli atti degli Enti locali.
Art. 43
(Funzioni delegate)
1. Fino
all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del
sistema delle autonomie locali e comunque fino a quando non sarà
definito il ruolo dell'ente intermedio, vengono delegate alle Province:
a) le funzioni
amministrative per l'attuazione dei piani di formazione professionale
che non siano riservate alla Regione;
b) il
coordinamento amministrativo e didattico di tutte le attività formative;
c) la nomina dei
membri del Comitato di controllo sociale;
d) la nomina
delle commissioni per le prove finali e per il conseguimento del
l'attestato.
2. Per la
realizzazione delle attività delegate la Regione:
a) assegna
funzionalmente ai soggetti destinatari di delega in base all'art. 10
della legge regionale n. 34 del 22- 11-1984:
- il personale
regionale impegnato in attività aventi sede nel territorio provinciale;
- il personale
regionale impegnato negli uffici di coordinamento provinciale;
b) assegna i
fondi necessari relativi:
- alle spese di
organizzazione generale e funzionalità logistica delle strutture
operative;
- alle spese per
il funzionamento e lo svolgimento delle attività didattiche e per i
sussidi agli allievi dei Centri di formazione professionale e degli
interventi a gestione diretta;
- al
finanziamento delle attività di formazione professionale degli enti ed
altri soggetti delegati.
3. La Provincia
partecipa alla programmazione regionale delle attività formative secondo
le modalità e le procedure stabilite dagli artt. 6 e 7.
4. Inoltre essa
formula proposte alla Giunta regionale in ordine alla mobilità del
personale assegnato, nonché al la istituzione, soppressione e
riconversione dei Centri regionali.
5. Rimangono
alla Regione le funzioni concernenti:
a) i rapporti
con i competenti organi centrali e periferici dello Stato;
b) la
presentazione al Ministero del lavoro dei progetti di formazione per i
quali sia previsto il contributo o l'integrazione dei fondi comunitari;
c) la stipula
delle convenzioni di cui all'art. 13;
d) la vigilanza
ed il controllo sulla realizzazione pubblica e convenzionata dei piani e
sulla attività privata di cui agli artt. 40 e 41;
e) le attività
previste dall'art. 4, III comma, lett. a), b), c) e d);
f) gli indirizzi
di programmazione didattica di cui all'art. 17;
g) le attività
di osservazione sul mercato del lavoro e di orientamento
professionale.
6. La Provincia
partecipa alla programmazione regionale della formazione professionale,
secondo le modalità e le procedure stabilite dall'art. 6, presentando,
dopo averle raccordate, le proposte formative espresse in ambito
provinciale dagli Enti locali, dalle imprese e dagli enti di
formazione.
Art.
44
(Inizio e revoca delle deleghe)
1. La data di
inizio dell'esercizio delle funzioni delegate è stabilita dalla Giunta
regionale in corrispondenza dell'anno formativo 1985/1986 e può avvenire
anche gradualmente e per singole materie.
2. Qualora gli
enti delegati non esercitino le funzioni loro attribuite, la Giunta
regionale, previa assegnazione di adeguato termine, li surroga negli
adempimenti di loro competenza.
Art.
45
(Articolazione del settore della formazione
professionale)
1. Il settore
della formazione professionale è articolato nei seguenti servizi
1) servizio
studi e programmazione;
2) servizio
tecnico;
3) servizio
assistenza tecnica, vigilanza e controllo;
4) servizio
affari generali e dell'amministrazione del patrimonio e del
personale.
2. Il servizio
studi e programmazione acquisisce le conoscenze ed i dati necessari al
funzionamento del sistema formativo regionale, elabora i piani ed i
programmi degli interventi formativi, delle iniziative di
sperimentazione e di progettazione didattico-metodologico di
orientamento professionale, di aggiornamento degli operatori del settore
e di adeguamento delle strutture formative. Stabilisce rapporti
permanenti col tessuto delle piccole e medie imprese impegnate
nell'attuazione di strategie di sviluppo, nell'introduzione di sistemi
robottizzati e di centri operativi automatizzati e sull'introduzione di
nuovi prodotti.
3. Esso si
articola nei seguenti uffici:
1) ufficio
studi, ricerche e documentazione;
2) ufficio
osservazione mercato del lavoro;
3) ufficio
programmazione;
4) ufficio
orientamento professionale;
5) ufficio per
l'innovazione tecnologica.
4. Il servizio
tecnico svolge le funzioni inerenti all'attuazione dei piani e dei
programmi regionali nel settore della formazione professionale, in
collegamento con gli enti delegati, nonché quelli relativi alla
rendicontazione dei finanziamenti erogati.
5. Esso si
compone dei seguenti uffici:
1) ufficio
gestione diretta e convenzionata;
2) ufficio fondo
sociale europeo;
3) ufficio
rendicontazione.
6. Il servizio
assistenza tecnica vigilanza e controllo fornisce la assistenza tecnica,
amministrativa e didattica alle iniziative del sistema formativo
regionale, svolge la funzione di controllo sulle relative attività anche
ai fini della verifica del corretto utilizzo dei finanziamenti erogati
ed assolve i compiti di accertamento richiesto da altri servizi, dagli
enti de legati e dalle Commissioni consiliari regionali
permanenti.
7. Esso si
compone dell'ufficio assistenza tecnica vigilanza e
controllo.
8. Il servizio
degli affari generali e dell'amministrazione del patrimonio e del
personale svolge compiti di carattere generale non rientranti nella
competenza specifica di altri servizi, attende alle funzioni inerenti
alla mobilità ed all'amministrazione del personale ed a quelle relative
alla gestione di beni patrimoniali e delle risorse
finanziarie.
9. Si compone
dei seguenti uffici:
1) ufficio degli
affari generali;
2) ufficio della
ragioneria e del patrimonio;
3) ufficio del
personale e della formazione professionale.
10. I seguenti
uffici avranno un'articolazione provinciale:
1) ufficio
osservazione mercato del lavoro;
2) ufficio
orientamento professionale;
3) ufficio per
l'innovazione tecnologica;
4) ufficio
assistenza tecnica, vigilanza e controllo.
11. L'organico
dei servizi e degli uffici, nonché i requisiti professionali degli
addetti, saranno disciplinati con apposita legge
regionale.
Art.
46
(Stanziamenti)
1. Per
l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale saranno istituiti a
decorrere dall'anno finanziario 1985 appositi capitoli cui faranno
carico:
a) spese per lo
svolgimento delle attività di formazione orientamento professionale ed
osservazione territoriale sul mercato del lavoro;
b) spese per
l'acquisto, la costruzione la ristrutturazione, il riattamento ed il
restauro di immobili per la realizzazione dell'attività di formazione,
di orientamento e degli Osservatori territoriali;
c) spese per la
dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per nuove
strutture di formazione, orientamento e per l'Osservatorio sul mercato
del lavoro.
2. Gli
stanziamenti relativi ai capitoli summenzionati, saranno determinati per
ciascun anno finanziario con la legge di approvazione del relativo
bilancio ed ivi confluiranno anche i flussi finanziari provenienti dal
Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione di cui all'art. 25 della
legge 845/1978.
NORME TRANSITORIE
E FINALI
Art.
47
(Personale precario)
1. Tenuto conto
del permanere delle esigenze funzionali che hanno determinato nel tempo
l'assunzione di personale precario così come individuato, nel numero e
nel livello funzionale, dall'unita tabella esplicativa dell'organico
regionale addetto alla formazione professionale, nonché della necessità
di dare un assetto definitivo ai ruoli del personale regionale della
formazione professionale, in via eccezionale, la dotazione organica
complessiva del ruolo unico regionale, contingente del personale
operante nel sistema formativo a gestione diretta della Regione Calabria
viene aumentata di n. 266 unità.
2. La tabella b)
di cui all'art. 2 della legge regionale n. 8 del 6/5/1980 e quella di
cui all'art. 6 della legge regionale n. 35 del 22/11/1984, sono così
modificate:
Contingente
dell'amministrazione regionale addetto alla formazione professionale