L. 31 dicembre 1962, n. 1859 -
Istituzione e ordinamento
della scuola media statale - (G.U. 30 gennaio 1963, n. 27).

 

TITOLO I
Norme generali

Capo I

ORDINAMENTO

Art. 1 - Fini e durata della scuola - In attuazione dell'art. 34 della Costituzione (1), l'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare e' impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed e' scuola secondaria di primo grado. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attivita' successiva.

 

Capo III

OBBLIGO SCOLASTICO

Art. 8 - Adempimento dell'obbligo - I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purche' dimostrino la capacita' di provvedervi e ne diano comunicazione, anno per anno, alla competente autorita' scolastica. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito e' prosciolto dall'obbligo, se, al compimento del quindicesimo anno di eta', dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempienti all'obbligo dell'istruzione elementare.

Art. 9 - Facilitazioni all'adempimento dell'obbligo - Per agevolare la frequenza alla scuola media degli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche i Patronati scolastici sono autorizzati a concedere contributi, a distribuire gratuitamente libri di testo, materiale didattico, refezioni ed altre forniture necessarie e ad organizzare servizi di trasporto gratuito di alunni, quando nelle localita' di residenza non siano istituite scuole, corsi o classi di cui all'articolo successivo della presente legge. Le provvidenze di cui al presente articolo sono applicabili agli alunni delle scuole medie per ciechi anche se accolti come interni in istituti specializzati.

 

TITOLO II
Norme particolari

Art. 11 - Classi di aggiornamento (2) - Nella scuola media e' data facolta' di istituire classi di aggiornamento che si affiancano alla prima e alla terza. Alla prima classe di aggiornamento possono accedere gli alunni bisognosi di particolari cure per frequentare con profitto la prima classe di scuola media. Alla terza classe di aggiornamento possono accedere gli alunni che non abbiano conseguito la licenza di scuola media perche' respinti. Le classi di aggiornamento non possono avere pi- di 15 alunni ciascuna; ad esse vengono destinati insegnanti particolarmente qualificati.

Art. 12 - Classi differenziali (2) - Possono essere istituite classi differenziali per gli alunni disadatti scolastici. Con apposite norme regolamentari, saranno disciplinate anche la scelta degli alunni da assegnare a tali classi, le forme adeguate di assistenza, l'istituzione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti relativi, ed ogni altra iniziativa utile al funzionamento delle classi stesse. Della Commissione, che dovra' procedere al giudizio per il passaggio degli alunni a tali classi, faranno parte due medici, di cui almeno uno competente in neuropsichiatria, in psicologia o materie affini, e un esperto in pedagogia. Le classi differenziali non possono avere pi- di 15 alunni. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore, sono stabiliti per le classi differenziali, che possono avere un calendario speciale, appositi programmi e orari di insegnamento.

Art. 13 - Materie, gruppi di materie e condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo nonche' gli obblighi d'insegnamento sono ugualmente stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro. In particolare, nelle scuole con almeno sei corsi si istituisce una cattedra di ruolo di educazione musicale con l'obbligo per l'insegnante di organizzare, d'intesa con la presidenza, anche attivita' ricreative; si istituisce altresa' una cattedra di ruolo di applicazioni tecniche ogni quattro corsi. Lo stato giuridico e il trattamento economico sono: per il personale direttivo e insegnante, quelli previsti dalle norme in vigore per a' presidi di seconda categoria e per i professori di ruolo B; per il personale di segreteria e della carriera ausiliaria a carico dello Stato, quelli previsti per il corrispondente personale degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale. Gli insegnanti tecnico-pratici sono iscritti nel ruolo C.

Art. 15 - Oneri dei Comuni - Il Comune e' tenuto a fornire, oltre a locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi. Analoghi oneri sono posti a carico dei Comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al quarto comma dell'art. 10.

 

TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 - Trasformazione delle scuole attuali - A partire dal 1 ottobre 1963, le preesistenti scuole medie, le scuole secondarie di avviamento professionale e ogni altra scuola secondaria di primo grado sono trasformate in scuole medie in conformita' al nuovo ordinamento. Da tale data avra' inizio il funzionamento della prima classe e, negli anni successivi, della seconda e terza classe e saranno soppresse le corrispondenti prima, seconda e terza classe delle scuole di cui al secondo comma dell'articolo 172 del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503. I corsi secondari inferiori delle scuole d'arte, degli istituti d'arte e dei conservatori di musica a datare dal 1 ottobre 1963 sono trasformati in scuole medie secondo le modalita' di cui al comma precedente, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione che ne integrera' i programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati. Le scuole medie di cui al precedente comma dipendono dai direttori delle rispettive scuole, istituti o conservatori. Sono trasformate in scuole medie, con le predette modalita', le scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi. I programmi e gli orari di tali scuole verranno determinati con decreto del Ministero per la pubblica istruzione, anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati in atto presso le scuole stesse (3).

Art. 17 e ss. - Omissis.

 

(1)=== V. C2. ===

(2)=== Abolite dalla L. 4 agosto 1977, n. 517, v. S261. ===

(3)=== V. S140 e S147. ===